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"Collaborazione impossibile" e sistema penitenziario

Autori Ricci Alessandro
— CEDAM — Anno 2013

I resoconti statistici relativi alla popolazione carceraria offrono solitamente contezza del sovraffollamento degli istituti penitenziari ri-spetto alla capienza ordinaria o “tollerabile” delle strutture, della spro-porzione numerica tra detenuti definitivi ed in custodia cautelare, del rapporto tra cittadini italiani, europei ed extracomunitari, donne e uo-mini; vi sono poi, più in particolare, le specificazioni di maggiore con-tenuto tecnico circa la suddivisione dei detenuti nei diversi circuiti carcerari basate sulla posizione giuridica, la natura dei reati commessi e sulla pericolosità dell’interessato, distinguendosi così i detenuti “comuni” da quelli in “alta sicurezza” o in “elevato indice di vigilan-za”, nonché quelli in regime detentivo differenziato “41-bis” 1.
Ad ogni canone di ripartizione ed all’individuazione delle critici-tà oggettive e soggettive che possono scaturirne, spesso si affiancano riflessioni propositive sulla gestione dei fenomeni e le possibili solu-zioni che queste richiedono, da quelle meramente pragmatiche a quel-le più strettamente giuridiche.
Nel quadro delle prospettive di analisi dei rapporti tra collabora-zione con la giustizia, processo penale, diritto penale e penitenziario (6), l’indagine che segue è dedicata all’analisi dei connotati sostanziali e degli aspetti procedimentali di accertamento dell’unica condizione generale di ammissibilità ai benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione per il condannato per delitto “ostativo” che si pone in termini di netta alternatività ad un suo atteggiamento collaborativo, così garantendogli anche nella fase di esecuzione il diritto al silenzio senza conseguenze pregiudizievoli: si tratta del superamento della preclusione normativa in ragione della comprovata “impossibilità” o “inesigibilità” di un’utile collaborazione con la giustizia – da ciò le espressioni di uso comune “collaborazione impossibile” o “inesigibi-le” – in virtù di quanto espressamente previsto dall’art. 4-bis, comma 1-bis, ord. penit.

 
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